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Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico sono evidenziate in grassetto, le disposizioni complementari della stessa legge sono riportate in corsivo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziali.

Articolo 2

Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

  1. per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o di diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
  2. per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

  1. per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
  2. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Articolo 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forma pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia del lavoro;

  1. accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
  2. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "Fondo Pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

  1. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Articolo 4

Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio

1. Fondi pensione sono costituiti:

  1. come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
  2. come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5. Legge 335/95).

  1. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società o ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.
  2. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
  1. le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;
  2. i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai poteri degli organi collegiali;
  3. i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 3 della legge 2/1/1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
  4. i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I Fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:

  1. se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
  2. se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative contabili separate da quelle della società o dell’ente;
  3. se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I Fondi autorizzati sono iscritti in un Albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.

  1. Trascorsi 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l’autorizzazione decade.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5, legge 335/95).

Articolo 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

  1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
  2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
  3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

  1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
  1. convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero di soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
  2. convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
  3. convenzioni con una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del Tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
  4. sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
  5. sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

     

    1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni: detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

  1. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convezioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 a erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento all dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a quindici anni.

  1. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
  2. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

  1. contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio dei cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
  2. prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
  3. prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione anche se non individualmente determinati o individuati e anche depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena compatibilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:

  1. le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
  2. i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
  3. le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo;

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

  1. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
  1. in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per una ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente;
  2. in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Articolo 6-bis

Banca Depositaria

  1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.
  3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-bis.

Articolo 7

Prestazioni

  1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
  2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
  3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fine del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
  4. L’iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell’articolo 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR), può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all’accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza.

    Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).

  5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’articolo 2, comma 2.
  6. Le fonti costitutive possono prevedere:
  1. la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato;
  2. l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Articolo 8

Finanziamento

  1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsione delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
  2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinando la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
  3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell’accantonamento annuale al TFR eccedente la quota di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data (comma 2, art. 8, legge 335/95).

  1. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto.
  2. Gli enti di cui all’articolo 6, comma 1-bis), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Articolo 9

Fondi pensione aperti

  1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.
  2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistono o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero si determinano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
  3. Ferma restando l’applicazione delle norme del precedente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all’articolo 16, [nonché, nel caso di soggetti di cui all’articolo6, comma 1 bis, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato].

Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all’entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari (comma 2, art. 9, legge 335/95).

Articolo 10

Permanenza nel fondo pensione e cessazione

dei requisiti di partecipazione

  1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini per l’esercizio:
  1. il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
  2. il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’articolo 9;
  3. il riscatto della posizione individuale.
  1. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’articolo 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
  2. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.

3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Articolo 11

Vicende del fondo pensione

  1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
  2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo individuate dalla commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e, comunque, i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Articolo 12

Contributo di solidarietà

  1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementari di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

Articolo 13

Trattamento tributario di contributi e prestazioni

  1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
  2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
  3. All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
  2. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".
  1. All'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
  2. Con legge Finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
  3. Ai sensi e agli effetti del titolo 1, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
  4. All'articolo 47, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni".
  5. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis) le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l’87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
  6. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (comma 2, art. 1, legge 335/95).

  1. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera 1) del citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

All'articolo 42, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, ti. 124, e successive modificazioni e integrazioni (comma 3, art. 11, legge 335/95).

  1. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche e integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
  2. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  3. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
  4. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui al successivo articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 14

Regime tributario dei fondi pensione

  1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
  2. L’imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Ai fondi pensioni il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50% del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
  4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
  5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione fra fondi pensioni sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta.

Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituto dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l’ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell’imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata (comma 2, art. 12, legge 335/95).

I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si computano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo fino a compensazione (comma 3, art. 12, legge 335/95).

Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito (comma 4, art. 12, legge 335/95).

L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal presente articolo, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, dell'articolo 14, del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le relative modalità. (comma 5, art. 12, legge 335/95).

Articolo 15

Responsabilità degli organi del fondo

  1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo, si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
  2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico, i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
  1. non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;
  2. forniscono alla predetta commissione informazioni false;
  3. violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-bis e 5;
  4. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
  1. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 16

Vigilanza sui fondi pensione

  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le difettive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministero del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
  2. E’ istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
  3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta: in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contradditorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
  4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico

    ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

  5. E’ istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.

Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle Proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (comma 2, art. 13, legge 335/95).

Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superare allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza con apposito decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 3, art. 13, legge 335/95).

Articolo 17

Compiti della commissione di vigilanza

  1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
  2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto legislativo;

c) svolge attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

  1. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;

  1. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

  1. Nell'esercizio della vigilanza la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
  2. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
  3. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (comma 2, art. 14, legge 335/95).

Articolo 18

Norme finali

  1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto (comma 25, art. 3, legge 335/95).

  1. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
  2. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

  1. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.
  2. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
  3. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, comma 7, art. 15, legge 335/95.

I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 8, art. 15, legge 335/95).

  1. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile si applica il comma 13 dell'articolo 13.
  2. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (comma 6, art. 15, legge 335/95).

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accetta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

  1. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E’ abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 Articolo 18-bis

Sanzioni penali e amministrative

  1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a cinquanta milioni. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
  3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621, primo comma, del codice civile.
  4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1 e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 16, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
  5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 Articolo 19

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

(pubblicato sulla G.U. S.O. del 09/03/00 n.47)

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

Visto l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l’emanazione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disciplina del risparmio previdenziale

Articolo 1

Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza complementare e individuale

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10:

1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.";

b) nell’articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";

c) nell’articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

f) nell’articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. E’ deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l’articolo 44, comma 2. Se l’esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare complessivamente maturato.".

2. Se l’ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all’impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 2

Disciplina delle forme pensionistiche individuali

1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 9-bis

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.

3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato.

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.

6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 9-ter

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione.".

 Articolo 3

Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) nell’articolo 10:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 7.";

4) nel comma 2, dopo le parole "ai fondi pensione di cui all’articolo 9", sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

5) nel comma 3, dopo le parole "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: "o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";

6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";

7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:

"3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";

c) nell’articolo 13:

1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;

2) il comma 13 è sostituito con il seguente:

"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.";

Articolo 4

Decorrenza e norme transitorie

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Capo II

Disciplina della gestione del risparmio previdenziale

Articolo 5

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.

5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente.

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.".

 

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;

b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonchè per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";

c) nell’articolo 3, comma 3, le parole "all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 2, comma 1, lettera d)".

3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. 

Articolo 6

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:

"Articolo 14-bis

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.".

2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

 Articolo 7

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, è inserito il seguente:

"Articolo 14-ter

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.".

2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

3. L’articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è abrogato.

Articolo 8

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7, comma 1, è inserito il seguente:

"Articolo 14-quater

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.".

2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.

Articolo 9

Decorrenza

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Capo III

Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto

Articolo 10

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:

"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di anticipazioni;";

b) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

"Articolo 17-bis

1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.";

c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è inserita la seguente:

"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale";

d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d’imposta.";

e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:

"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";

f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41, se determinabili;

d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta se determinabili;".

2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è inserita le seguente:

"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".

3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il rappresentante fiscale comunica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 11

Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 17:

  1. i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.

Articolo 12

Decorrenza e disciplina transitoria

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

CAPO IV

Contratti di assicurazione, disposizioni varie e finali

Articolo 13

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 10:

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.";

b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";

c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.";

d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;";

e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole "e di rendita vitalizia" sono soppresse;

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;

d) nella tariffa, allegato C è aggiunto l’articolo 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell’indicazione delle operazioni".

4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.

Articolo 14

Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis è inserito il seguente:

"Articolo 26-ter

1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".

2. Nell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Articolo 15

Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA

1. Nell’articolo 10, primo comma , numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".

Articolo 16

Decorrenza

1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.

Articolo 17

Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";

b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.";

c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";

d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".

Articolo 18

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.